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L’errore del ginecologo e il danno da parto

L'errore del ginecologo ed il danno da parto conseguente costituiscono, numericamente, gran parte dei casi di colpa medica.

Il fatto colpisce la donna e la sua famiglia in un momento del tutto inaspettato, che dovrebbe essere di pura gioia e si trasforma in tragedia.

Le patologie possono essere diverse fra loro: a titolo esemplificativo, ma sufficientemente esauriente si possono citare: l’errata diagnosi prenatale; diagnosi errata per malattie di carattere ginecologico; omessa diagnosi di malformazione del feto con conseguente nascita indesiderata; danni alla madre durante il parto; morte del feto o del bambino già nato per diagnosi errata; problemi del bambino conseguenti al parto.

In primo luogo si deve sottolineare che quasi tutte le problematiche che sorgono al momento del parto, possono essere anticipate, a mezzo di un’adeguata e tempestiva diagnosi. Se alla prima osservazione il ginecologo non svolge un’adeguata diagnosi su potenziali problematiche, può mettere in pericolo la vita della madre e del feto.

Durante il travaglio, allo stesso modo, i problemi sono facilmente diagnosticabili: ad esempio: l’insorgenza di una frequenza cardiaca anomala del feto, una presentazione anomala dello stesso, il distacco prematuro della placenta, sanguinamenti non conformi denotano problemi. Gli stessi devono essere diagnosticati all’inizio del travaglio, in quanto, solo in tal modo, è possibile eseguire i trattamenti adeguati. Se la diagnosi non è tempestiva o se manca, in assoluto, una diagnosi conforme, insorge una responsabilità del medico che sta operando.

La mancanza di attenzione in tali momenti cruciali può essere collegata al numero di parti che viene eseguito, per cui il ginecologo acquisisce una sorta di esperienza, sì, ma che lo rende meno attento al caso singolo, il tutto collegato ed unito alla confusione che può regnare nelle sale operatorie. Partorire è una cosa naturale ed il medico ginecologo, a volte, dopo non avere individuato una problematica in gravidanza, interviene in modo sempre uguale. Questo può, a fronte di particolari fattispecie, provocare lesioni lievi, gravi, gravissime, con morte della madre e/o del bambino. I casi sono i più disparati e differenti fra di loro, riconducibili sempre ai punti che sono prima stati elencati, a titolo esemplificativo.

Nell’anno 2011 – Cass.21 luglio 2011,n. 15991- la corte Suprema è tornata sul nesso di causalità nel danno da parto e nella sovra citata sentenza si afferma un principio molto favorevole al danneggiato. Precisamente: se i medici non hanno tenuto una condotta negligente, non è possibile stabilire se l’evento si sarebbe, o no, verificato, dunque va presunto, in caso di condotta negligente, che l’evento si è verificato. Nel caso di specie si è venuta a creare una concomitanza fra una gravissima patologia neonatale e la condotta del ginecologo. Il Giudice, una volta verificata l’esistenza del nesso causa-effetto fra la pregressa situazione patologica e la condotta del medico, ha completamente ascritto l’evento di danno all’autore della condotta illecita. L’obbligo del risarcimento è stato ricondotto alla pregressa situazione del danneggiato.

Generalmente, di fronte a casi di errore del ginecologo anche penalmente rilevanti, le Assicurazioni delle Grandi Strutture Ospedaliere, mirano ad ottenere sempre una conciliazione, la quale molte volte, appare anche conveniente. Non viene pagata tutta la cifra, solo una parte interessante di essa e si evitano procedure sia civili che penali.

Caso eclatante quello della sentenza della Cassazione, n.16754 del 2 ottobre 2012, ove, per la prima volta si è riconosciuto il diritto del neonato a chiedere alla madre o al medico un danno per non essere nato sano. Nel caso che ora ci occupa la madre aveva esplicitamente richiesto in gravidanza tutti gli esami che escludessero una malformazione del feto, condizionando la prosecuzione della gravidanza all’esito degli esami. Il ginecologo, invece di prescrivere un’amniocentesi, la quale avrebbe permesso di diagnosticare la sindrome di Down, da cui il nascituro era affetto, prescrisse test, poi rivelatisi inattendibili.

La responsabilità del medico viene fatta discendere direttamente dal fatto che, facendo nascere un bambino affetto da sindrome di Down, “si è violato il diritto di autodeterminazione della donna, nella prospettiva dell’insorgere, sul piano della causalità ipotetica, di una malattia fisica o psichica. La legittimità dell’istanza risarcitoria del neonato trova la sua causa nella sua esistenza diversamente abile …” Il diritto al risarcimento viene esteso anche al padre, fratelli, sorelle del neonato, in quanto vittime, questi ultimi di una minor disponibilità dei genitori, di una minor serenità familiare, oltre che a tendere ad un onere economico.

Innumerevoli e non racchiudibili in un'unica categoria, i casi di donne che entrano in Ospedale per partorire e si trovano affette da gravi seticemie, le quali possono portare anche alla morte. Trattasi sempre e comunque di errori del ginecologo e di errori medici. Scontato il nesso causa-effetto.

Lo Studio e l'errore del ginecologo

L’avvocato Cornia & partners offre consulenza per il risarcimento dei danni causati da errori del ginecologo, da responsabilità dei medici stessi, occupandosi della fase prettamente stragiudiziale e degli accordi conseguenti, nonchè della fase più squisitamente giudiziale

Le varie attività dello studio può, quindi, spaziare da una semplice consulenza, all’esame della documentazione medica in possesso del paziente, alla richiesta di una consulenza medico legale. Dal patrocinio in una causa civile di richiesta di risarcimento danni a seguito di errore del ginecologo-ostetrico, alla preparazione di una fase predibattimentale, istruttoria e di raccolta prove, del processo penale, avente origine da un atto di querela. Tale ultima fase potrà o sfociare nel dibattimento vero e proprio o interrompersi, a seguito di remissione di querela, nel caso in cui ci si ritenga soddisfatti da un corrispettivo risarcitorio adeguato dal punto di vista economico.