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Errori Diagnostici

omessa o ritardata diagnosi, danno da perita di chance.

Errori Diagnostici, i comportamenti medici che hanno danneggiato la tua salute o quella di un tuo familiare sono fra i più frequenti, spesso scaturenti da imperizia, mancata conoscenza del protocollo medico. Stessi risultati, alquanto deleteri, in forza di un’errata diagnosi.

Tale comportamento del medico non è affatto da sottovalutare. In effetti, in caso di Errori Diagnostici, la patologia da cui è affetto il paziente non viene diagnosticata, nè tempestivamente, nè correttamente.

Il mancato riconoscimento della patologia che affligge il paziente, porta, nell’immediato ad un ritardo della terapia adeguata e necessaria. Purtroppo i casi più frequenti riguardano i casi di patologie tumorali o neoplasie e, conseguentemente, la ritardata diagnosi determina il dover porre in essere, successivamente, interventi più invasivi, che potrebbero provocare anche menomazioni fisiche, o determinare una drastica riduzione delle possibilità di sopravvivenza (c.d. chance).

La Giurisprudenza più recente è andata anche oltre questi concetti, considerando quale danno non patrimoniale quello che si viene a creare in capo al paziente ed alla sua famiglia per l’incertezza diagnostica.

Determinante è la “Sentenza 9 giugno 2011 del Tribunale di Trento, n. 496”, ove si dice letteralmente: “Sussiste la responsabilità professionale del medico curante per non aver predisposto il ricovero ospedaliero del paziente colpito da un infarto miocardico acuto, complicato da scompenso cardiaco, laddove il medico curante, nonostante sia stato contattato ripetutamente, non abbia ritenuto necessario predisporre il ricovero. L’accertamento peritale, dal quale si evince che un tempestivo ricovero ospedaliero con conseguente inquadramento diagnostico ed un altrettanto tempestivo inquadramento terapeutico, pur non garantendo la sopravvivenza del paziente, avrebbe ridotto il tasso di mortalità, induce a ritenere che il paziente, se tempestivamente ricoverato e sottoposto a trattamenti idonei, avrebbe avuto una possibilità di sopravvivenza intorno al 50%-70%. Alla luce di siffatte considerazioni, deve concludersi, per la sussistenza del nesso causale tra la condotta del medico (della quale deve ritenersi accertata la natura colposa), e la morte del paziente. Ne consegue il diritto degli eredi al risarcimento del danno non patrimoniale, rappresentato dalla sofferenza soggettiva conseguente alla perdita del rapporto parentale.

Il citato danno deve certamente ritenersi sussistente in capo ai figli del deceduto, in quanto facenti parte del nucleo familiare che naturalmente si forma”.

Lo Studio e gli Errori di Diagnosi

Lo studio offre assistenza al paziente, ai familiari dello stesso, qualunque sia la conseguenza cui ha condotto l’Errore di Diagnosi e si occupa della richiesta del risarcimento di tutti i danni psico-fisici conseguenti. Lo studio si occupa anche del risarcimento del danno ai parenti in caso di decesso, il quale consiste nel considerare la sofferenza e l’agonia della persona cara (danno biologico o catastrofale), il danno da perdita in sè di una persona cara (danno parentale), danno morale (dovuto alla sofferenza patita), danno esistenziale (dovuto al mutamento delle condizioni di vita a seguito dell’evento luttuoso).

L’avv. Cornia & partners offre consulenza per il risarcimento dei danni causati da Errori Diagnostici, da responsabilità dei medici stessi, occupandosi della fase prettamente stragiudiziale e degli accordi conseguenti, nonchè della fase più squisitamente giudiziale.

Le varie attività possono, quindi, spaziare da una semplice consulenza, all’esame della documentazione medica in possesso del paziente e/o dei parenti prossimi, con eventuale richiesta di tutta quella che deve essere consegnata allo steso, alla richiesta di una consulenza medico legale. Dal patrocinio in una causa civile di richiesta di risarcimento danni a seguito di errore diagnostico, omessa o ritardata diagnosi, alla preparazione di una fase predibattimentale, istruttoria ed i raccoglimento delle prove, del processo penale, avente origine da un atto di querela. Tale ultima fase potrà o sfociare nel dibattimento vero e proprio o interrompersi, a seguito di remissione di querela, nel caso in cui ci si ritenga soddisfatti da un corrispettivo risarcitorio adeguato, dal punto di vista economico.